In questo periodo le aziende stanno comunicando ai lavoratori la sospensione lavorativa per periodo di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.
Come l'anno scorso,quindi, si comunica ai lavoratori di recarsi presso gli Uffici per l'Impiego.
Come l'anno scorso,quindi, si comunica ai lavoratori di recarsi presso gli Uffici per l'Impiego.
A tal proposito mi sento di fare alcune raccomandazioni:
Siccome questa volta sappiamo già quali sono gli Uffici per L'Impiego di competenza (gli stessi dell'anno scorso) EVITATE di farvi trattare come bestiame da portare al pascolo dai soliti delegati sindacali (che allo stesso tempo sono anche delegati aziendali) che per far credere ai colleghi iscritti di essere persone efficienti....finiscono poi per sballottare inutilmente i lavoratori da un' Ufficio per l'Impiego all' altro.
Vi consiglio pertanto di far recare presso l'Ufficio per l'Impiego di competenza un lavoratore di vostra fiducia che prenda informazioni per tutti e che vi porti a conoscenza dei giorni stabiliti della convocazione per firmare LA DISPONIBILITA' AI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
NON C’E’ PIU’ L’OBBLIGO DI DICHIARARE L’IMMEDIATA DISPONIBILITA’ TRAMITE IL (DID) AL DATORE DI LAVORO (vedi articolo del decreto postato sotto) MA IN OGNI CASO C’E’ SEMPRE L’OBBLIGO DI FREQUENTARE I CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PERCHE’ IN CASO DI RIFIUTO DECADE LA CIG.
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La legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’articolo 4, comma 47, della legge di riforma abroga, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con la Legge n. 2/2009.
Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.
Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Per approfondire l'argomento apri questo link:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%201%20del%2007-01-2013.htm
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SMALTIMENTO FERIE-EX FESTIVITA' E ROL:
In riferimento poi alle comunicazioni da parte delle aziende di smaltimento ferie-permessi-ex festività, mi sento di raccomandare ai lavoratori di usufruire solo delle ore presenti in busta paga.
Perchè altrimenti correrete il rischio di doverle poi retribuire all'azienda a fine appalto (settembre/ottobre 2013).
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La legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’articolo 4, comma 47, della legge di riforma abroga, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con la Legge n. 2/2009.
Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.
Quest’ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.
Per approfondire l'argomento apri questo link:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%201%20del%2007-01-2013.htm
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SMALTIMENTO FERIE-EX FESTIVITA' E ROL:
In riferimento poi alle comunicazioni da parte delle aziende di smaltimento ferie-permessi-ex festività, mi sento di raccomandare ai lavoratori di usufruire solo delle ore presenti in busta paga.
Perchè altrimenti correrete il rischio di doverle poi retribuire all'azienda a fine appalto (settembre/ottobre 2013).
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