25 novembre 2013

ACCOLTO IN PARLAMENTO COME ORDINE DEL GIORNO LA PROPOSTA DELL'EMENDAMENTO SULLA STABILIZZAZIONE DEGLI EX LSU ATA


Accolto dal Governo come Ordine del Giorno la proposta di Emendamento sugli ex-lsu ata presentata alla legge di Bilancio in discussione al Senato dal Senatore Stefano Sono stati ritirati e trasformati in ordini del giorno, accolti dal Governo, i subemendamenti 4.2000/14 Proposta di modifica n. 4.2000/14 al DDL n. 1120 4.2000/14 STEFANO, DE PETRIS, URAS All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti» e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: «6-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente al livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-ter. I lavoratori di cui al comma 11-bis sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale. 6-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale». Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti: «11-bis. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. 21-ter. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma. 21-quater. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-bis sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dall'entrata del bilancio dello Stato».


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